Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
30 dicembre n° 305). - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992 n° 421
....Omissis....
Articolo
6
Rapporti
tra Servizio sanitario nazionale ed Università .
 1. (Omissis) (1).
  2. Per soddisfare le specifiche esigenze
del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi
e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le
università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per
disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le
università , le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di
specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso
dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n.
257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali
si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al
comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni
sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma
di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma
del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base
delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione
regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione
possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali,
le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art.
7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (2).
  3. A norma dell'art. 1, lettera o), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera
ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità . Il Ministro
della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare
ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi
dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della sanità . Per tali finalità le regioni e le universitÃ
attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui
all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento
previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si
svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le
università , le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni
pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del
corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in
una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei
collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
decorrere dal 1º gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli
studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di
corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per
l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in
ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli
aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore
per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma
di scuola secondaria superiore di secondo grado (2).
  4. In caso di mancata stipula dei
protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla
costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica (2).
  5. Nelle strutture delle facoltà di
medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in
servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è
modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del
funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in
medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle università di
assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria (2) (3).
  (1) Comma abrogato dall'art. 1, d.lg. 21
dicembre 1999, n. 517.
  (2) Comma così sostituito dall'art. 7,
d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
  (3) Al personale di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7
della l. 19 novembre 1990, n. 341 (art. 8, d.lg. 19 ottobre 1999, n. 370).
.…Omissis.....
Articolo 16
Formazione.
 1. La formazione medica di cui all'articolo
6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle
attività mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivitÃ
di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le
discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali
e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute
dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle
responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è
obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi
teorico-pratici nella disciplina (1).
  (1) Comma così sostituito dall'art. 17,
d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
Articolo 16 bis
Formazione continua.
 1. Ai sensi del presente decreto, la
formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di
diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione
specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende
le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche,
tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso
scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio
sanitario nazionale.
  2. La formazione continua consiste in
attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali,
attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da
istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto,
nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad
attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua
di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del
Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo
le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-ter (1)
  (1) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg.
19 giugno 1999, n. 229
.
Articolo 16 ter
Commissione nazionale per la formazione continua.
 1. Con decreto del Ministro della sanità , da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la
formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione è
presieduta dal Ministro della sanità ed è composta da due vicepresidenti, di
cui uno nominato dal Ministro della sanità e l'altro rappresentato dal
Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, nonché da dieci membri, di cui due designati dal Ministro
della sanità , due dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le
pari opportunità , due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dalla
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle
categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della
Commissione (1).
  2. La Commissione di cui al comma 1
definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli
Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di
interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione
e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.
La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente
maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la
organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale
nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle
esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per
l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della
sussistenza dei requisiti stessi.
  3. Le regioni, prevedendo appropriate forme
di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla
programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione
continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico
interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale
secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione
annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale,
anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei
programmi regionali di formazione continua (2).
  (1) Comma così modificato dall'art. 8,
d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
  (2) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg.
19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 16 quater
Incentivazione della formazione continua.
 1. La partecipazione alle attività di
formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivitÃ
professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto
delle aziende ospedaliere, delle università , delle unità sanitarie locali e
delle strutture sanitarie private.
  2. I contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi
di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio
non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione
nazionale.
  3. Per le strutture sanitarie private
l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che
opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua
e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale
per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario
nazionale (1).
  (1) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg.
19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 16 quinquies
Formazione manageriale.
 1. La formazione di cui al presente articolo
è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle
funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture
complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti,
biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo
l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui
al comma 2 (1).
  2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano ed
attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove
necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui
all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche
conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri
in base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per
i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa
dell'area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
  3. Con decreto del Ministro della sanità ,
su proposta della commissione di cui all'articolo 16-ter, sono definiti i
criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2, con particolare
riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di
finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e
all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle
prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi
stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai
partecipanti.
  4. Gli oneri connessi ai corsi sono a
carico del personale interessato.
  5. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle unitÃ
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, degli
istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì,
al personale degli enti e strutture pubbliche indicate all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia
stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa
di cui al presente decreto (2).
  (1) Comma così modificato dall'art. 8,
d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
  (2) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg.
19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 16 sexsties
Strutture del Servizio sanitario nazionale per la
formazione.
 1. Il Ministro della sanità , su proposta
della regione o provincia autonoma interessata, individua i presidi
ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei
requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter,
ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e
dell'aggiornamento del personale sanitario.
  2. La regione assegna, in via prevalente o
esclusiva, a detti ospedali, distretti e dipartimenti le attività formative di
competenza regionale ed attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento
delle attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano
con l'università al fine della formazione degli specializzandi e del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione (1).
  (1) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg.
19 giugno 1999, n. 229.