Parere parlamento su equivalenza - XIII legislatura Schema di decreto interministeriale concernente "Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento." Parere espresso dalla XII Commissione del Senato il 14 febbraio 2001 La Commissione Igiene e Sanità del Senato esprime parere positivo al provvedimento in questione perché avvia a soluzione l'equiparazione definitiva dei titoli conseguiti in base alla precedente normativa a condizione che: all'articolo 3, punto 3 ed all'articolo 7, punto 3 sia precisato che l'esperto sia in possesso di verificato curriculum formativo-professionale designato dal Ministero su accordo delle Associazioni rappresentative o, in assenza di accordo, a rotazione tra gli esperti designati dalle associazioni stesse; all'articolo 4, lettera b) si faccia riferimento alle valutazioni dell'equipollenza dei titoli rilasciati da enti privati, italiani e stranieri soprattutto in riferimento ad alcune specialità quali gli psicomotricisti di recentissima formazione nel nostro Paese; allo stesso modo all'articolo 10 devono essere ricompresi con chiarezza i titoli acquisiti dagli psicomotricisti; all'articolo 5 sia introdotto un ulteriore comma che specifichi che l'assenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 lettere a) e b) non è motivo di esclusione dell'esame delle domande di richiesta di equivalenza da parte della Commissione di cui all'articolo 3. La Commissione inoltre ritiene che la scadenza temporale del riconoscimento dei titoli, conseguiti in base alla normativa precedente al decreto legislativo 502/92, effettuati in virtù dell'articolo 4 della legge 42/99, debba intendersi quella dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della citata legge 42. " Rilievi formulati dalla VII commissione della Camera dei deputati il 14 febbraio 2001 La VII Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, ne valuta favorevolmente il contenuto ed esprime i seguenti rilievi diretti a sottolineare l'opportunità di: seguire criteri rigorosi nella valutazione dei titoli; introdurre anche la valutazione di titoli conseguiti presso enti privati accreditati dalle regioni o enti stranieri, prevedendo eventualmente corsi e prove integrative. Parere espresso dalla XII Commissione della Camera dei deputati il 15 febbraio 2001 La XII Commissione, esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente: "Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento", ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; esprime: PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: 1. siano fissati i termini entro cui debbano essere adottati i provvedimenti di riconoscimento di cui all'articolo 2 e, conseguentemente, siano fissati i termini entro i quali la Commissione di cui all'articolo 3 si debba pronunciare in merito alle istanze presentate; 2. siano fissati i termini entro cui debbano essere espletati la prova attitudinale e i corsi di formazione di cui all'articolo 7; 3. siano individuate le modalità attraverso le quali alle regioni non sia consentito autorizzare corsi di formazione in contrasto a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, quali, ad esempio, quelli per massoterapisti tuttora in corso; e con le seguenti osservazioni: 1. all'articolo 1 sia specificato che il provvedimento si applica anche a coloro che hanno conseguito il titolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, compresi coloro che stanno frequentando specifici corsi autorizzati dalle regioni; 2. all'articolo 1 sia altresì specificato che il provvedimento si applica anche a coloro che siano in possesso di titoli conseguiti ai sensi del pregresso ordinamento e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999 sia nel caso in cui siano iscritti ai ruoli nominativi regionali sia ai dipendenti da altri comparti del settore pubblico e privato, come previsto dal citato articolo 4 della legge n. 42 del 1999.